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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.02.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.