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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
01.01.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Fondi per gli interventi urgenti per la città di Genova).

  1. Al fine di garantire il ristoro dei danni ai cittadini che abbiano subito in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, la distruzione o il danneggiamento dell'immobile di proprietà o siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottati a seguito dell'evento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni per l'anno 2018.
  2. Al fine di garantire il ripristino e il riavvio delle imprese danneggiate in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con dotazione pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: In caso di omesso o ritardato versamento nel termine da parte del Concessionario e per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario e garantire l'immediata realizzazione degli interventi urgenti per la città di Genova relativi alla ricostruzione del Ponte Morandi, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per l'anno 2018, 270 milioni per l'anno 2019, 200 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato;
   b) al comma 8, dopo le parole: risorse pubbliche all'uopo destinate inserire le seguenti:, le risorse di cui all'articolo 01, commi 1 e 2.