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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.4.050.4.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
0.4.050.4.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis.
Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis lettera b) pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

em. 4.050.