Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale»;.