Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le violazioni di cui al primo comma lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose;».