Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 604-bis del codice penale è sostituito con il seguente:
«Art. 604-bis. – (Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la multa fino a 4.000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere o commette atti gravi, concreti e attuali, di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale;
b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro chi pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere violenza o atti gravi, concreti e attuali, di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a 3 anni o con la multa.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se l'istigazione, commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fonda sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».