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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.9.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1066

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2018  [ apri ]
4.9.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 8;
   2) al comma 10 sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del comma 1-bis.