stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.6.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1066

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2018  [ apri ]
4.6. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Garante per la protezione dei dati personali è competente con le seguenti: Il Garante è altresì competente;
   2) sopprimere il comma 8;
   3) al comma 10, sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del secondo periodo del comma 1.