4.6.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Garante per la protezione dei dati personali è competente con le seguenti: Il Garante è altresì competente;
2) sopprimere il comma 8;
3) al comma 10, sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del secondo periodo del comma 1.
Dadone Fabiana,
Macina Anna,
Alaimo Roberta,
Baldino Vittoria,
Berti Francesco,
Bilotti Anna,
Brescia Giuseppe,
Cattoi Maurizio,
Corneli Valentina,
D'Ambrosio Giuseppe,
Forciniti Francesco,
Parisse Martina,
Tripodi Elisa,
Silvestri Francesco,
Perconti Filippo Giuseppe,
Aiello Davide,
Vizzini Gloria,
Siragusa Elisa,
Invidia Niccolò,
De Lorenzo Rina,
Pallini Maria,
Tucci Riccardo,
Cubeddu Sebastiano,
Segneri Enrica