Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) possa essere indicato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, in particolare nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale;