Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) vi sia un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo della eventuale reiterazione di condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, in particolar modo nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità che sono impossibilitati a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso mimica facciale.