Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Piano straordinario di ispezioni).
1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.
2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.