Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Piano straordinario di ispezioni).
1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-assistenziali di cui al medesimo comma 1 svolgono almeno annualmente, attraverso la somministrazione di questionari anonimi, un'indagine sul grado di soddisfazione e di benessere organizzativo del personale dipendente.
3. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1 nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.