All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 2019, 2020 e 2021;
al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al primo periodo da destinare prioritariamente a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale;
al medesimo comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
al comma 3, dopo le parole: che ne facciano richiesta, aggiungere le seguenti: con destinazione prioritaria a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale,;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
b) quanto ad euro 5 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.