Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente articolo deve essere garantito il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di liceità della finalità perseguita e proporzionalità del trattamento secondo i princìpi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali.