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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2013  [ apri ]
3.4.(nuova formulazione)

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  Art. 3. (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato»;
  2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
  «In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato.».