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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
3.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 42 del codice di procedura penale).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
  3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1000 euro a 10.000 euro in favore delle casse delle ammende».