Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 può delegare con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.