Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica».