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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.65. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.65.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.
  3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.
  4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».