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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.60.

  Anteporre alla lettera a) comma 1 la seguente:
   a0) Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi anche natura editoriale».

  Al comma 1 lettera b) al termine del primo periodo inserire il seguente: Per i siti informatici le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e metodologiche e con la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Nel caso di mancata rettifica delle dichiarazioni e di mancata cancellazione delle frasi diffamatorie nelle 48 ore dalla richiesta, si provvede alla chiusura temporanea del sito internet fino ad un massimo di tre anni. L'autore del reato è altresì punito con una multa fino a 5.000 euro. In caso di recidiva ex articolo 99 cp ovvero in caso di mancato pagamento della multa da parte dell'autore del reato la pena è dell'arresto fino a cinque anni.