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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.41. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.41.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: «la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.».