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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2013  [ apri ]
2.35.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 può delegare con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.