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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.39. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2013  [ apri ]
1.39.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.».

1.39.(nuova formulazione)

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.».