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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
3.4.

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).

  1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato»;
  2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è così modificato:
  «In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni.».