Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fuori dai casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione».