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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.32. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
2.32.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.
  2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.
  3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodica o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 c.p. o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57 bis c.p. commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p.».