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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
2.31.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.
  2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
  Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».