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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596-bis.

  Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.