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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.71.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.»;
   b) Al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per i prodotti editoriali, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
   d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis dei codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
   e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, a propria cura e spese, su un quotidiano nazionale, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta»;
   f) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «la pubblicazione della rettifica, con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, rende non punibile la condotta dell'autore della diffamazione, del direttore responsabile e dei soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p.».

  2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento deI danno in favore del soggetto che ha agito.
  3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.
  4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

  3. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
  4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.