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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.42.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Pene per la diffamazione).

  1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
  3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.