All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) al quarto comma le parole «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;.
All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) al quarto comma dopo le parole «devono essere pubblicate» sono aggiunte le seguenti: «senza commento»;.