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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Norme transitorie). – 1. I procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni stato e grado, rimangono sospesi per sei mesi, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione, al fine di consentire la pubblicazione della rettifica, ai sensi e per gli effetti previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificati dalla presente legge.