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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Modifiche al codice di procedura civile). – 1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
   «Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
   Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata».