Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo».