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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
1.25.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:
   a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;
   b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;
   c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

  3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
  3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.