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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.111. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
1.111.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

1.111.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è punibile se le dichiarazioni o le rettifiche non vengono pubblicate o diffuse, ove dimostri di averne chiesto la pubblicazione o la diffusione, anche mediante la procedura di cui all'articolo 8, sesto comma. In tal caso rispondono dell'offesa solo i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis del codice penale.