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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.100. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
3.100.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
   3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende».