Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende».