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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 831-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2015  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'avvenuta comparizione dei coniugi fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.