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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 831-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2015  [ apri ]
1.10.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'avvenuta comparizione dei coniugi fino alla fine del comma, con le seguenti: se la separazione personale è consensuale e senza figli minori, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale e senza figli minori e tre anni se la separazione personale è giudiziale e con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.