stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 831

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2014  [ apri ]
1.16.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza».