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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 831

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  3-bis. – 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ident. 1.03.