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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 831

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2014  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della date di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi al sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni.