Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Disposizione transitoria). – Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui il procedimento di separazione, che costituisce presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.