Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi dal deposito della domanda di separazione» con le seguenti: «dodici mesi dalla data di notificazione della domanda di separazione, purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di adottare tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale».
Al comma 1, lettera a), sono infine aggiunte le seguenti parole: purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.