Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza».