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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 831

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2014  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
  Art. 1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «3-bis. 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.».

ident. 1.02.