Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
3-bis. – 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.