Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni.».