Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. All'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970 n. 898, le parole: «compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole».